Proposta di disegno di legge sulla limitazione delle sanzioni
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE E ORDINARIO
"Disposizioni per la tutela del patrimonio dei cittadini, fissazione del limite antiusura alle sanzioni e introduzione del tetto massimo sanzionatorio nel codice civile"
Art. 1
(Modifica all'articolo 23 della Costituzione - Limite alle sanzioni pecuniarie)
All’articolo 23 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nessuna legge o atto avente forza di legge può introdurre o autorizzare sanzioni pecuniarie, amministrative o tributarie, né interessi o oneri accessori comunque denominati, che superino il tasso soglia stabilito annualmente dall'autorità bancaria nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'usura. Ogni disposizione contraria è nulla per contrasto con i principi inderogabili di solidarietà economica.»
Art. 2
(Introduzione dell'articolo 1382-bis del Codice Civile - Tetto sanzionatorio sul capitale)
Nel libro IV, titolo II, capo V del codice civile, dopo l'articolo 1382 è inserito il seguente:
«Art. 1382-bis (Limite massimo della sanzionabilità e delle clausole penali).
Qualsiasi sanzione pecuniaria, penale contrattuale, indennizzo o misura punitiva accessoria, prevista a favore di soggetti pubblici o privati a fronte di inadempimento o violazione di obbligazioni, non può in alcun caso eccedere la misura del decimo (10%) del capitale o del valore della prestazione principale dedotta in obbligazione.
Ogni pattuizione o disposizione regolamentare contraria è nulla di diritto per la parte eccedente tale limite, con obbligo di riduzione automatica alla soglia del decimo.»
Art. 3
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni e gli enti creditori provvedono al ricalcolo d'ufficio di tutte le cartelle, ingiunzioni e sanzioni non ancora riscosse, riducendole entro i limiti di cui agli articoli 1 e 2.
Le disposizioni di leggi ordinarie, regionali e regolamentari incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione.